Quella che segue è una Memoria redatta dopo un monitoraggio sulla gestione della sosta delle biciclette nelle stazioni della Roma-Lido.
In questo modo vogliamo approfondire il confronto con gli interlocutori istituzionali (già aperto da tempo) coinvolgendo i pendolari che scelgono di usare le due ruote per spostarsi e poi salgono sul treno, con l’obiettivo dichiarato di far uscire la bicicletta dal rango di cenerentola della mobilità e fargli acquisire l’importanza che merita.
Grazie al lavoro di ricerca ed elaborazione di Roberto, Matteo e Nica.
************************************************************************************
Premessa
Nell’incontro del 26 luglio 2018 coi rappresentanti del Comitato Pendolari Roma Ostia, tenuto presso l’Assessorato alla Città in movimento, i rappresentanti dell’Assessorato e della Segreteria della III Commissione capitolina – Mobilità, s’erano impegnati a interpellare il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale l VV.UU. in merito alle azioni di rimozione delle bicilette abbandonate e non in grado di funzionare, che ostruiscono i pochissimi stalli presenti all’interno delle stazioni della Roma Lido e, in generale, delle stazioni Metro-ferro gestite da ATAC S.p.A.. Inoltre la rappresentanza della Commissione, si era impegnata a capire come formulare un regolamento d’uso del trasporto pubblico, adeguato e in linea con i migliori esempi di altre città.
Questa memoria vuole esser un concreto contributo di analisi e di proposta del direttivo del Comitato Pendolari per far passare finalmente la questione dalle lamentele alle soluzioni, dalle parole alle azioni.
1. Il regolamento di utilizzo sulle linee ATAC
Le modalità di trasporto delle biciclette sulla linea Roma Lido sono attualmente regolate dall’art. 21 delle Condizioni generali di trasporto di Atac che, già nel loro titolo “TRASPORTO BAGAGLI O COLLI A MANO” tradiscono una visione piuttosto riduttiva delle due ruote che, ben lontane dall’essere considerate un mezzo strategico per l’alleggerimento e l’efficientamento del trasporto pubblico locale, sono assimilate a uno spigoloso pacco di grandi dimensioni. Nel citato documento sono definiti i costi, le modalità di trasporto, alcuni specifici divieti e limitazioni, le fasce orarie in cui le biciclette sono ammesse all’interno dei vagoni nonché le condizioni di utilizzo delle aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette all’interno delle stazioni. Con riferimento a questo punto le Condizioni generali di trasporto indicano che:
“All’interno delle stazioni elencate nell’all. A [l’Allegato A non risulta annesso al documento né è accessibile dal sito di Atac, ndr.], nella zona di atrio aperta al pubblico, è disponibile un’area, appositamente attrezzata per la sosta, come parcheggio di interscambio bici/metro che può essere utilizzato:
- se è ancora disponibile uno stallo non utilizzato su entrambi i lati;
- in modo da non intralciare e/o impedire la ripresa del mezzo da parte degli altri utilizzatori degli stalli.
La sosta è consentita anche durante l’intervallo di sospensione del servizio viaggiatori”
2. – La situazione della Roma Lido
Il tema delle aree attrezzate per le biciclette all’interno delle stazioni della ferrovia Roma-Lido risulta particolarmente critico in quanto, laddove presenti, risultano malgestite o abbandonate. Nella tabella 1, allegata alla presente nota, è riportata una sintesi dello stato degli stalli per biciclette ubicati all’interno delle stazioni o nelle loro pertinenze. Come evidente dalla tabella solo in una stazione (Lido Centro) c’è un numero adeguato di posti per biciclette e un discreto livello informativo. In cinque stazioni non ci sono servizi, mentre nelle altre si riscontrano problemi sia a livello informativo (solo in due stazioni è riportato l’estratto delle condizioni generali di trasporto riportante il regolamento degli stalli) sia livello di conservazione degli stalli/rastrelliere. In particolare risulta diffusa la problematica della presenza di biciclette o, in alcuni casi, telai (!) in evidente stato di abbandono che non solo occupano impropriamente posti utili, ma costituiscono un rischio per chi utilizza gli stalli limitrofi (sono biciclette arrugginite con parti metalliche piegate e taglienti: Lido Nord, Basilica San Paolo, Porta San Paolo).
3 – il caso emblematico della stazione di Porta San Paolo
Da rilevare la situazione della stazione di Porta San Paolo che risulta particolarmente odiosa perché, in quanto stazione capolinea, si attende debba svolgere un ruolo strategico, sia come “vetrina” del mare di Roma, sia, soprattutto, come stazione di scambio in grado di sostenere e promuovere una logica di trasporto locale intermodale (treno/bicicletta). In antitesi a queste aspettative la stazione è dotata di un numero limitato di posti bicicletta (20) in larga parte resi indisponibili da 14 rottami abbandonati: in questo modo i circa 6 posti residui sono di fatto quasi sempre occupati e l’uso degli stalli risulta quasi compromesso. Il pessimo stato di conservazione dei rottami, in buona parte inutilizzabili, li rende a tutti gli effetti dei rifiuti (il cui improprio stoccaggio o abbandono costituisce reato penale): in questo modo, oltre a costituire un problema per i non pochi utenti ciclisti, comportano un evidente danno al decoro della stazione nonché all’immagine di Ostia e del X municipio.
A peggiorare la situazione, rendendola quasi paradossale, sono ben tre cartelli affissi di fronte agli stalli che riportano un esplicito divieto di “stazionamento notturno” delle biciclette. La norma riportata su questi cartelli, oltre a essere in chiara contraddizione con quanto previsto dall’art. 21 delle Condizioni generali di trasporto (che prevede espressamente la possibilità di utilizzare gli stalli anche durante l’intervallo di sospensione del servizio viaggiatori), contrasta con l’approccio alla intermodalità che dovrebbe consentire ai pendolari del decimo municipio di arrivare al centro di Roma con il treno e di spostarsi per le vie centrali con un mezzo agile e a basso impatto come la bicicletta. Il fatto poi che tale regola sia palesemente disattesa, ne conferma l’illogicità appalesando, peraltro, la scarsa volontà di ATAC di far rispettare le regole che essa stessa definisce e impone.
4 – Cosa fare? Proposte ed esempi
Come fare, allora per migliorare le modalità di gestione delle rastrelliere? Di seguito alcune proposte per rilanciare in tempi brevi le politiche di promozione del trasporto intermodale sostenibile sulla linea Roma Lido (ma applicabili anche sulle altre concesse):
– Dotare ogni stazione di stalli da ubicarsi all’interno dell’area chiusa al pubblico nelle ore di interruzione del servizio (responsabilità ATAC, Regione).
– Ripensare la comunicazione e l’informazione del servizio (responsabilità ATAC) attraverso:
a) Rimozione dei fogli sparsi contenenti informazioni poco chiare, parziali e a volte contraddittorie (in quanto non aggiornate) sulle modalità di trasporto delle biciclette sui treni;
b) Affissione di pannelli informativi ad hoc contenenti le informazioni sugli orari per il trasporto, i costi, le limitazioni e le regole per l’utilizzo degli stalli; tali pannelli dovranno essere in più lingue avere uno stile comunicativo appositamente pensato per promuovere e stimolare l’uso della bicicletta (i pannelli attuali riportano estratti delle Condizioni Generali di Trasporto, stampati in caratteri piccoli e con linguaggio burocratico del tutto inefficace a stimolarne la lettura);
c) Rimozione dei cartelli riportanti regolamenti contrastanti con le Condizioni Generali di Trasporto (Vedi i tre cartelli affissi a Porta San Paolo);
d) Aggiornamento e pubblicazione dell’allegato A delle Condizioni Generali di Trasporto;
e) Affissione di cartello “Bike Info Point” di fronte a ogni parcheggio biciclette. Arricchire le zone parcheggio con informazioni tematiche: oltre al pannello di cui al punto b), anche altri pannelli riportanti indicazioni su piste ciclabili raggiungibili, eventuali officine di riparazione di zona, regolamento del bike sharing, ecc.;
– Redazione e approvazione di un Regolamento per la rimozione delle biciclette abbandonate presso le stazioni, anche al di fuori degli stalli (responsabilità ATAC, Comune).
Il regolamento potrà essere redatto da ATAC ma potrà essere supportato da un più forte atto amministrativo comunale (Determina Dirigenziale, Delibera Consiglio Comunale o altro atto di pari efficacia) teso a regolare la sistematica rimozione delle biciclette abbandonate sul territorio comunale. Attualmente le biciclette abbandonate all’interno delle stazioni non sono gestite e, oltre a costituire un danno per gli utenti abitudinali, determinano un danno di immagine e un rischio per l’incolumità dei passanti.
– Provvedere a una manutenzione periodica delle aree di parcheggio biciclette comprensiva di una rimozione sistematica dei mezzi abbandonati.
I punti di cui sopra sono da intendersi come azioni irrinunciabili con costi di esecuzione limitati (quasi nulli), tempi ridotti di attuazione e un alto valore aggiunto. Tali azioni, tuttavia, devono integrarsi a un progetto di più ampio respiro che veda l’amministrazione protagonista di una promozione attiva del trasporto sostenibile intermodale In Italia ci sono esempi virtuosi di Comuni che promuovono attivamente l’uso della bicicletta come mezzo intermodale di trasporto o che, comunque, si sono preoccupati di stilare un regolamento per la gestione ordinaria delle biciclette sul proprio territorio (riportati nella Tabella sottostante). In particolare si segnala l’opportunità di realizzare dei veri e propri “Bike Point”: delle aree, eventualmente affidate a terzi, in grado di offrire servizi ai ciclisti a 360°:
- Parcheggio custodito biciclette;
- Noleggio biciclette;
- Riparazione biciclette;
- Bike sharing;
- Info point.
COMUNE | ATTO | NOTE |
Milano | Deliberazione di Giunta n. 1322 del 5 luglio 2013 |
Rimozione delle biciclette abbandonate sulla pubblica via e prive degli apparati minimi essenziali per il loro funzionamento. Regolamentazione della sosta delle biciclette legate alle rastrelliere (con modalità di rimozione). E’ stato fissato un limite temporale di utilizzo delle rastrelliere comunali in 20 giorni, superato il quale l’Amministrazione è titolata alla rimozione, previo preavviso da affliggersi alla biciclette stessa. |
Bologna |
Delibera di Giunta p.g. n. 356252 del 17 novembre 2015 (*) | Rimozione di biciclette e veicoli che creano intralcio alla viabilità con definizione di un regolamento per custodia e rimozione |
Modena | Delibera di Consiglio Comunale n° 39/2007 | Regolamento comunale che prevede la rimozione delle biciclette rotte, abbandonate o parcheggiate in modo irregolare, in tutta l’area della città. Le biciclette interessate sono segnalate con apposito avviso e successivamente spostate da personale autorizzato presso l’Ufficio oggetti rinvenuti o eliminati come rifiuti se irrecuperabili. |
Piacenza | Ordinanza dirigenziale n. 602 del 30/12/2014 |
Regolamento per la rimozione di biciclette e motorini parcheggiati o agganciati ad elementi di arredo urbano o in evidente stato di abbandono (anche su rastrelliere) nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Da segnalare che il Comune di Piacenza promuove l’uso delle biciclette garantendo servizi, anche a pagamento, per la custodia, la manutenzione e il noleggio delle biciclette https://www.comune.piacenza.it/temi/muoversi/in-bici/depositobici- in-stazione/deposito-biciclette-alla-stazione-ferroviaria |
Venezia | Ordinanza dirigenziale numero 339 del 8 giugno 2016 | Ordinanza per la rimozione delle biciclette parcheggiate in modo irregolare nei dintorni della stazione ferroviaria di Mestre. Il Comune ha definito un regolamento per la custodia e la restituzione delle biciclette e ha anche predisposto un sito con le foto dei mezzi rimossi |
Trieste | Art. 6 Regolamento di Polizia Urbana | Regolamento sulle modalità di “aggancio” delle biciclette a rastrelliere o ad altri elementi di arredo urbano e relative modalità di rimozione ed eventuale smaltimento. Si considera abbandono il deposito ininterrotto delle biciclette per più di 60 giorni. |
Firenze | Ordinanze periodiche | Le rimozioni sono effettuate dalla Polizia Municipale e il servizio di custodia e restituzione è effettuato da una società comunale (SaS Spa) |
(*) citata sul sito del comune http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:3418/3666/
5 – Appendice normativa.
In aggiunta a quanto indicato al punto 1, sull’art. 21 delle Condizioni generali di trasporto di Atac, si osserva che l’art. 4 delle stesse dispone che “Chiunque utilizza le linee di superficie, del servizio metropolitano e ferroviario è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni relative all’uso delle medesime … “; in questa previsione ricade anche l’uso degli impianti fissi, stazioni in primis, per cui. “In caso di violazione di tale disposizione …, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00. “ . Il D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto“, all’articolo 19 , tuttora vigente, dispone che “L’accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti … … dagli organi regionali, … , su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l’ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l’arresto fino a due mesi.”. La norma aveva natura penale, ma è stata trasformata in illecito amministrativo con Legge n.561/93 , art.1, comma 1, lettera h), per la quale tali violazioni non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro equivalente.
Circa l’importo della sanzione, espresso in valuta non più in corso legale, si ricorda che col D.lgs. n. 213 del 1998, art. 51, è disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in euro secondo il tasso di conversione fisso (1€ = 1936,27 Lire); ove l’operazione di conversione producesse un risultato con decimali, si arrotonda per difetto ed eliminando i decimali. Come riportano anche le Condizioni generali all’art. 5.1, gli importi per la violazione indicata all’art. 19 sono stati successivamente aumentati a euro 51 e 258. Di più specifico interesse per il tema del parcheggio delle biciclette è il successivo articolo 20 del citato D.P.R., che stabilisce: “Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l’accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende. Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate … o dagli organi regionali … . I trasgressori … incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000. ”.
Un bene mobile è considerabile “veicolo stradale” se rientra nelle definizioni che il Codice della strada da dei veicoli ammessi alla circolazione stradale. In questo senso ci viene in soccorso l’articolo 50 del Codice, che definisce i velocipedi come “…veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3 metri di lunghezza e i 2,20 metri di altezza.” . Dalla definizione riportata si deduce come anche che le bici debbano avere almeno due ruote e debbano essere funzionanti: di sottolinea quindi che un bene mobile, non registrato, costituito prevalentemente di metallo, plastica e gomma, non in condizioni “di marcia” poiché privo di taluni dei componenti di movimento (ruote, gomme gonfiabili, pedali, ecc.) o di sicurezza (luci di segnalamento, freni), non è più configurabile come “veicolo stradale”, ma come rottame o, peggio, come rifiuto ferroso/plastico, assimilato ai rifiuti solidi urbani. Non essendo la bicicletta un “bene mobile registrato”, come lo sono, di contro, le autovetture, nasce il problema dell’identificazione del proprietario del mezzo, informazione necessaria per l’identificazione del soggetto trasgressore cui applicare le sanzioni elencata in questa memoria, se tale soggetto non è presente sul posto ove giace o transita la propria biciletta.
Si rammenta che il citato articolo 21 sul “Trasporto dei bagagli e dei colli a mano”, in tema di bicilette rimanda espressamente all’Appendice alle Condizioni generali di trasporto, in cui è riportato lo specifico Regolamento ATAC per le biciclette (vedasi in fondo alla presente memoria). In tale Regolamento, al punto 5, è chiarito che “i possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta”: in pratica, ogni bicicletta deve essere accompagnata da un idoneo titolo di viaggio, costituito dall’abbonamento Metrebus o un BIT acquistato per la bici. Non vi può essere nei treni e negli spazi ferroviari un velocipede che non sia accompagnato da un titolo di viaggio. Da ciò ne deriva come sia legittimo che ATAC preveda a chiedere una modifica alle Condizioni generali di trasporto o al Regolamento bicilette ad esse allegato, per stabilire che la sosta della bicicletta in stazione sia riservata ai soli possessori di abbonamento Metrebus e per la sola durata dello stesso e che tale requisito debba essere dimostrato con fotocopia dell’abbonamento e della ricevuta di ricarica esposta e attaccata al mezzo in sosta. Da tale documento è rilevabile il possessore del mezzo.
In qualunque modo venga individuato, il detentore o il proprietario di una bici non idonea alla circolazione, mal parcheggiata o priva di idoneo titolo di viaggio esposto, deve già ora essere invitato formalmente alla sua rimozione o regolarizzazione, con preannuncio di rimozione d’ufficio in danno del trasgressore. Il mancato adempimento a tale diffida configura illecito amministrativo in base al citato art.19 del DPR oltre che all’art. 4 delle Condizioni generali.
Le biciclette abbandonate nelle stazioni, senza esporre copia del titolo di viaggio in corso di validità, non essendo beni mobili iscritti in pubblici registri e, se non più in condizioni “di marcia” non essendo più configurabili come “velocipedi”, sono beni posti in violazione delle norme che prevedono i citati illeciti amministrativi. Qualsiasi agente accertatore (controllore ATAC – Vigile Urbano), abilitato alla elevazioni di sanzioni per il non rispetto dei regolamenti d’uso del trasporto pubblico, è facoltizzato a fare verbale ed a rimuovere l’oggetto depositato negli spazi destinati alle biciclette. La permanenza di tali relitti ferrosi/plastici negli spazi di stazione destinati alle biciclette, fa scattare per gli “organi addetti al controllo” l’obbligo accertamento della violazione (Legge n.689/81, art. 13) e la facoltà di sequestro cautelare del bene (L. 689, art. 13, 1° capoverso e art. 20, 2 capoverso) in quanto passibile di “confisca” trattandosi di una cosa che è stata “destinata a commettere la violazione” amministrativa.
STAZIONE | Ubicazione Stalli/ Rastrelliere |
Posti teorici | Posti disponibili (causa bici abbandonate) |
Stato di conservazione | Presenza info | Note | VALUTAZ. GENERALE |
Cristoforo Colombo |
esterna (su marciapiede di fronte a fermata bus) e interna |
circa 10 esterni 10 interni |
circa 10 esterni 10 interni |
discreto | INSUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto, nessuna indicazione su modalità d’uso delle rastrelliere |
La rastrelliera è posta trasversalmente al marciapiede: potrebbe limitare il passaggio pedonale |
SUFFICIENTE |
Castel Fusano |
assenti | INSUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto |
N.A. | ||||
Stella Polare |
interna | 4 (2 stalli) interni |
4 | Insufficiente | BUONA: informazioni generali su tabellone a fianco a biglietteria, su tornelli e estratto art.21 delle condizioni generali di trasporto di fronte agli stalli |
Le condizioni di uno stallo sono precarie (non è incastrato ma non fissato al pavimento) | SUFFICIENTE |
Lido Centro |
esterna e interna |
14 esterni 6 interni |
11 esterni 8 interni |
buono | BUONA: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto e estratto art.21 delle condizioni generali di trasporto di fronte agli stalli |
BUONA | |
Lido Nord | esterna e interna |
10 interni 8 esterni |
2 interni 8 esterni |
cattivo (interni) buono (esterni) |
INSUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto |
Gli stalli sono occupati da circa 12 biciclette in stato di evidente abbandono (alcune inutilizzabili causa mancanza ruote o sellino). |
SCARSA |
Ostia Antica |
esterna | 6 | 6 | pessimo | INSUFFICIENTE: informazioni sparse e in parte illeggibili su fogli attaccati su muri o vetrate |
Manca il segnale con simbolo della bicicletta per indicare l’ingresso sul primo vagone su banchina direzione Colombo. La rastrelliera è costituita da tubi metallici arrugginiti e in parte piegati appoggiati sul marciapiede antistante la stazione. |
SCARSA |
Acilia | assenti | SUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto e di maggiore dettaglio su fogli affissi presso la biglietteria |
Manca il segnale con simbolo della bicicletta per indicare l’ingresso sul primo vagone sulla banchina direzione colombo. La presenza di biciclette legate all’arredo urbano nelle aree esterna alla stazione lascia intendere che gli stalli sarebbero utilizzati |
N.A. | |||
Casal Bernocchi |
assenti | INSUFFICIENTE | N.A. | ||||
Vitinia | interna | 6 | 6 | buono | INSUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto ma nessun regolamento d’uso presso gli stalli |
SUFFICIENTE | |
Tor di Valle |
assenti | INFORMAZIONI ASSENTI | Manca il segnale con simbolo della bicicletta per indicare l’ingresso sul primo vagone su entrambe le banchine |
N.A. | |||
Magliana | assenti | SUFFICIENTE informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto |
N.A. | ||||
Basilica San Paolo |
interna | 10 | 7 (causa presenza biciclette in evidente stato di abbandono) |
pessimo | INSUFFICIENTE: informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto ma nessun regolamento d’uso presso gli stalli |
L’area in cui sono ubicati gli stalli è molto sporca. Internamente alla stazione sono sempre presenti circa 10 biciclette legate impropriamente che possono generare intralcio e hanno un effetto negativo in termini di decoro |
SCARSA |
Porta San Paolo |
interna | 20 | 6 (causa presenza biciclette in evidente stato di abbandono) |
pessimo | PESSIMA: : informazioni generali (orari e principali limitazioni) su tabellone di sintesi delle condizioni di trasporto e cartello con regole di utilizzo degli stalli in contrasto con le condizioni di trasporto (art. 21) |
Presso gli stalli ci sono 14 tra biciclette e telai in evidente stato di abbandono. Lo stato di tali manufatti è di tale degrado da arrecare rischio. Uno stallo è fissato male e pencola. |
PESSIMA |
Appendice: Regolamento ATAC S.p.A. per le biciclette ( link: http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1879)
Regolamento biciclette Linee di superficie 1. L’utente che accede con bicicletta sui mezzi pubblici è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni che la stessa può provocare a se stesso, a cose e persone. Pertanto deve prestare la massima attenzione durante le operazioni di salita e discesa, nel prendere posizione negli spazi individuati nel successivo punto 6, mantenendo costantemente sotto controllo la bicicletta trasportata, con particolare riferimento alle sue parti sporgenti; la bicicletta, in relazione soprattutto alle ruote, deve essere pulita; 2. l’accesso è ammissibile solamente qualora le condizioni locali, in termini di affollamento della vettura, lo consentano in maniera agevole; 3. ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta; 4. su ogni vettura non può essere presente più di una bicicletta non pieghevole; 5. i possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta; 6. per biciclette non pieghevoli: poiché la bicicletta dovrà essere posizionata utilizzando esclusivamente lo spazio per la carrozzella per disabile, l’accesso è ammesso solamente se tale spazio è presente sul mezzo pubblico ed è agevolmente disponibile; sui tram di seguito indicati lo spazio in questione è ubicato in corrispondenza della prima e ultima porta; qualora con bici già a bordo sul mezzo, debba salire a bordo e prendere posizione un passeggero diversamente abile con carrozzella, l’utente con bicicletta dovrà liberare lo spazio scendendo dal mezzo pubblico; 7. all’interno del mezzo pubblico la bicicletta deve essere: a. costantemente tenuta dall’utente che la trasporta, in maniera da evitarne la caduta; a tal fine, l’utente con bici non pieghevole è tenuto ad utilizzare sistemi di tenuta (cinghie od altro) a sua cura e responsabilità con i quali fissare la bici ai mancorrenti ed appigli presenti, b. collocata in maniera tale da non costituire intralcio, disturbo o pericolo alla salita/discesa ed ai movimenti a bordo dei passeggeri; 8. sono ammesse solamente biciclette monoposto a trazione esclusivamente umana e quindi senza alcun tipo di motore; 9. i possessori di biciclette devono attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite direttamente o mediante diffusione sonora dal personale ATAC; 10. per biciclette non pieghevoli: in caso di necessità di evacuazione in emergenza di un bus, la bicicletta, al fine di non arrecare intralcio alle operazioni in questione, dovrà essere lasciata a bordo e recuperata successivamente. Viceversa, in caso di evacuazione in emergenza di un tram, vista la vicinanza alle porte di salita/discesa passeggeri, la bicicletta dovrà essere rimossa prima possibile dal tram al fine di non intralciare le operazioni di evacuazione.
A. Biciclette pieghevoli: Il trasporto è consentito, senza limitazioni di orari e di tipologie di bus e tram, alle biciclette pieghevoli aventi dimensioni, da chiuse, non superiori a cm 110 X 80 X 40.
B. Biciclette non pieghevoli: Il trasporto è consentito sulle linee e nelle fasce orarie di seguito indicate:
a) Linee bus 83, 118, 412, 715, 772, 791 e 911: • Festivi e mese di Agosto : intero orario; • Feriali (non Agosto) : da inizio servizio alle ore 7, intervallo ore 10 ÷ 12 e dalle 20 a fine servizio;
b) Linee bus 120F e 180F : • festivi: intero orario; • feriali: linee non attive;
c) Tram esclusivamente a piano ribassato e dotati di spazio per carrozzella per disabile (serie 9100 e 9200) linee 2, 3 e 8 (normalmente servite dai tram serie 9100 e 9200) : • Festivi e mese di Agosto : intero orario; • Feriali (non Agosto) : da inizio servizio alle ore 7, intervallo ore 10 ÷ 12 e dalle 20 a fine servizio; linee 5, 14 e 19 : (saltuariamente servite dai tram serie 9100 e 9200) : • Stessi orari delle altre linee ma esclusivamente se presenti tram serie 9100 e 9200.
Il trasporto degli animali e dei bagagli può essere limitato o rifiutato per particolari esigenze legate al servizio, a giudizio del personale di Atac.
Linee A, B-B1 e C della metropolitana e ferrovia Roma-Lido
In modalità temporanea e sperimentale, è ammesso il trasporto di biciclette al seguito sulle linee A, B-B1 e C della metropolitana e sulla Ferrovia Roma-Lido secondo le seguenti modalità.
Metropolitana Linea A, B-B1 e C giorni feriali escluso il sabato escluso mese di Agosto sabato e festivi e mese di Agosto ♣ dall’inizio del servizio alle ore 07:00 ♣ dalle ore 10 alle ore 12 ♣ dalle ore 20:00 fino al termine del servizio intera durata del servizio Roma-Lido giorni feriali escluso il sabato e mese di Agosto sabato e festivi e mese di Agosto direzione Lido di Ostia ♣ dall’inizio del servizio alle ore 12:30 ♣ dalle ore 20:00 fino al termine del servizio intera durata del servizio direzione Roma ♣ dall’inzio del servizio alle ore 07:00 ♣ dalle ore 10:30 alle ore 13:00 ♣ dalle ore 16:00 fino al termine del servizio intera durata del servizio.
Sulla linea A non sono accessibili per il trasporto delle biciclette le stazioni di Spagna, Barberini, Repubblica, Termini, Vittorio Emanuele e San Giovanni. Su tutte le suddette linee, sono ammesse gratuitamente le biciclette pieghevoli, aventi dimensioni da chiuse non superiori a cm 110x80x40, in tutti i giorni e per tutta la durata del servizio. Condizioni e modalità per il trasporto di passeggeri con bicicletta al seguito: • Ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta al seguito. • I possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta. • Chi viaggia con bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che provoca a cose e persone (compreso se stesso). Pertanto deve prestare la massima attenzione sia durante il viaggio sia nei percorsi di ingresso ed uscita dal treno e dalla stazione assicurandosi, in particolare, che le ruote siano pulite.
• Nelle stazioni provviste di ascensori, per i viaggiatori con bicicletta al seguito è obbligatorio l’uso degli ascensori, fermo restando il diritto di precedenza per i viaggiatori senza bicicletta al seguito. • Nelle stazioni sprovviste di ascensori o in quelle ove gli stessi risultano temporaneamente fuori servizio è comunque vietato condurre biciclette: -in rampe di scale fisse di larghezza inferiore a 2 metri –sulle scale mobili –su rampe di scale fisse quando la scala mobile parallela è fuori servizio. • Nei casi in cui per osservanza dei precedenti obblighi e/o divieti, il passeggero con bicicletta al seguito si trovi impossibilitato ad entrare o uscire dalla stazione deve recarsi in altra stazione ove ciò sia consentito. • Il passeggero con bicicletta al seguito è ammesso solo sulla prima carrozza nella direzione di marcia del treno, per la Metro C deve invece utilizzare le porte della seconda e della quinta carrozza indicate tramite apposito pittogramma sulle corrispondenti porte di banchina. • L’ingresso e l’uscita in stazione deve avvenire attraverso il varco di maggiore larghezza facendo attenzione a non invadere lo stesso varco con la bicicletta. • I bambini sotto i 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta al seguito solo se accompagnati da un adulto. • All’interno della carrozza la bicicletta al seguito deve essere: ¬tenuta saldamente per evitarne la caduta ¬posta, comunque, in modo tale da non costituire intralcio o disturbo all’uscita e/o entrata di viaggiatori e/o personale in servizio dell’esercente. • Sono ammesse solo biciclette monoposto a trazione normale, quindi senza alcun tipo di motore. • I passeggeri con bicicletta al seguito devono comunque attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal personale direttamente od a mezzo di diffusione sonora. • In caso di eccessivo affollamento delle vetture, i passeggeri con bicicletta al seguito possono essere invitati dal personale di stazione ad attendere un convoglio successivo. • In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, la bicicletta deve essere lasciata a bordo o in caso di uscita dalle stazioni in luogo opportuno per non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabile, la bicicletta è restituita al proprietario dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento. • In caso di affollamento delle stazioni, anche nei periodi consentiti, il personale di presenziamento delle stazioni può vietare temporaneamente l’accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito. • All’interno della stazione non è consentito montare in sella: la bicicletta deve essere spinta a mano, seguendo, ove presenti, gli appositi percorsi contrassegnati dal simbolo seguente ed usando ogni cautela per evitare intralci.
• All’interno della stazione, nei percorsi in piano, i passeggeri con bicicletta al seguito devono camminare a ridosso della parete, portando la bicicletta dalla parte della parete stessa e tenuta in spalla durante il percorso lungo le scale fisse nelle stazioni ove possibile nel rispetto del regolamento. • All’interno di alcune stazioni elencate nelle tabelle delle dotazioni contenute nei paragrafi 3.2 e 3.3, nella zona di atrio aperta al pubblico, è disponibile un’area, appositamente attrezzata per la sosta, come parcheggio di interscambio bici/metro che può essere utilizzato: ¬se è ancora disponibile uno stallo non utilizzato su entrambi i lati ¬in modo da non intralciare e/o impedire la ripresa del mezzo da parte degli altri utilizzatori degli stalli. • La sosta è consentita anche durante l’intervallo di sospensione del servizio viaggiatori.
• I gruppi numerosi (più di 5 biciclette) devono segnalare la propria presenza al numero 06 46954037 (Pianificazione Rete e Infomobilità) o alla e-mail infomobilita@atac.roma.it, con un anticipo di almeno 24 ore, per ricevere la necessaria assistenza. • La soc. Atac SpA non effettua alcuna attività di custodia e, quindi, non garantisce eventuali danni o furti alle biciclette lasciate in sosta.